CONSIGLIO DIRETTIVO 2021-2024
PRESIDENTE: |
Dott. Cognetta Pasquale |
VICE PRESIDENTE: |
Dott. Giudice Vito |
SEGRETARIO: |
Dott. Genovesi Francesco |
TESORIERE: |
Dott. Teodori Marco |
CONSIGLIERI: |
Dott. Angeletti Massimo Dott. Chiappi Lorenzo Dott. Fabiani Giorgio Dott. Falagiani Gabriele Dott. Fedele Alessandro Dott. Lardani Guido Dott. Luverà Antonio Dott.ssa Polica Elisa Dott.ssa Tamburini Patrizia Dott. Villani Antonino (Od.) Dott. Teodori Marco (Od.) Dott. Vivaldi Ilo Dott. Zucca Domenico |
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTE |
Dott. Nannipieri Gabriele |
REVISORI EFFETTIVI: |
Dott. Mastrosimone Luca Dott. Dott. Pasquini Claudio |
REVISORE SUPPLENTE: |
Dott. Naldini Bernardo |
COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
PRESIDENTE: |
Dott. Teodori Marco |
VICE PRESIDENTE |
Dott. Villani Antonino |
COMPONENTI: |
Dott. Malquori Stefano Dott.ssa Cantini Eleonora Dott. Marzi Michele |
COMMISSIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
PRESIDENTE: |
Dott. Cognetta Pasquale |
VICE PRESIDENTE: |
Dott. Giudice Vito |
CONSIGLIERI: |
Dott. Angeletti Massimo Dott. Chiappi Lorenzo Dott. Fabiani Giorgio Dott. Falagiani Gabriele Dott. Fedele Alessandro Dott. Genovesi Francesco Dott. Lardani Guido Dott. Luverà Antonio Dott.ssa Polica Elisa Dott.ssa Tamburini Patrizia Dott. Vivaldi Ilo Dott. Zucca Domenico |
Di seguito il documento:
pdf COMMISSIONI ORDINISTICHE 2024 (626 KB)
pdf Nomina RTD 2021-2024 (96 KB)
pdf Designazione rappresentanti Ordine 2021-2024 (94 KB)
Normativa di riferimento
Art. 13, c. 1, lett. a), - d.lgs. n.33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
Art. 14, c. 1, d.lgs. n.33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
Art. 2, c. 1, punto 2-3, l.n. 441/1982
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (1).
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.
Art. 4, c. 1, punto 2-3, l.n. 441/1982
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.