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Il presente modulo è utilizzabile, in caso di richiesta da parte di Pubbliche Amministrazioni, in sostituzione del certificato di iscrizione all'Ordine.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive o ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non potranno più richiedere o accettare certificati e atti di notorietà.
Con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") agli artt. 2 e 71 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020)Â anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni:
- Art. 2 comma 1: "Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati";
- Art. 71: "Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati (...) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi..”
I privati hanno l’obbligo di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati oggetto di certificazione di iscrizione agli Albi professionali.
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