Con il Decreto Milleproroghe viene permesso di completare il proprio debito formativo per il triennio 2020/2022 fino al 31/12/2023.

Analoga possibilità viene data per il completamento del debito formativo per i due trienni precedenti 2014/2016 e 2017/2019 con modalità però ancora da precisare da parte della Commissione Nazionale Formazione Continua.

Il triennio 2023/2025 non viene modificato ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Viene anche richiamata l’attenzione che per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia è stato introdotto l’obbligo di acquisire almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio di crediti specifici in materia di radioprotezione; per i medici specialisti in fisica medica e per gli odontoiatri che svolgono attività complementare tale obbligo sale al 15%.

  • “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

Per poter conteggiare nelle percentuali di cui sopra i crediti ECM conseguiti dai professionisti coinvolti da tale obbligo, gli eventi dovranno essere accreditati dai provider nell’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente”, ricompreso nel n° 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”; i provider dovranno poi selezionare, nell’ambito dell’obiettivo n° 27, la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020”.

Considerato che tale funzione È OPERATIVA DA POCO SUL SISTEMA Age.Na.S. la Commissione Naz.le dà ai professionisti sanitari la possibilità di “recuperare” i crediti precedentemente acquisiti partecipando ad eventi che il provider, al momento dell’accreditamento, NON AVEVA POTUTO SELEZIONARE CON LA SPECIFICA VOCE, introducendo l’obiettivo specifico “Radioprotezione del paziente” ricomprendendolo nel n. 27 del “Manuale sulla Formazione Continua del professionista sanitario” - “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione", previsto dal par. 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

IL SANITARIO INTERESSATO DOVRA’ INDICARE, IN MODO AUTONOMO, ALL’INTERNO DEL PORTALE Co.Ge.A.P.S. O DELLA RELATIVA APP PER DISPOSITIVI MOBILI, I CREDITI GIA’ ACQUISITI, RICONDUCIBILI ALLA MATERIA DELLA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE, AVENTE IL N. 27.

Le percentuali indicate dal comma 4 dell'art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020 (cioè 10% e 15%), utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all'obbligo formativo individuale. Ad es., SE UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE HA L’OBBLIGO FORMATIVO DEL TRIENNIO ATTUALE (150) RIDOTTO DI 30 CREDITI PERCHÉ NEL TRIENNIO PRECEDENTE HA CONSEGUITO UN NUMERO DI CREDITI RICOMPRESO TRA 120 E 150, LA PERCENTUALE OBBLIGATORIA DEL 10% PER CREDITI DA ACQUISIRE IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE SI APPLICA A 120, CIOÈ 12 CREDITI.

La Commissione Nazionale ECM ha disposto anche che, nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un odontoiatra deve acquisire i 150 crediti ECM nel triennio 2020-2022, 22,5 di questi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 11 potranno essere raccolti attraverso l’autoformazione. Il professionista sanitario è tenuto ad inviare al Co.Ge.A.P.S., se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla “radioprotezione del paziente ex art. 162 D.Lgs. 101 del 2020”.

Inoltre viene ricordato che a decorrere dal triennio 2023/2025 l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata dall’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. Infatti l’articolo 38 bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” del Decreto 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021, concernente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stabilisce che, a partire dal triennio 2023/2025 il personale sanitario, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovrà essere in regola con il 70% dell’obbligo formativo.